Art. 11.
(Programmazione).

      1. Nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, la regione provvede alla:

          a) formulazione di programmi, piani, indirizzi e delibere quadro relativi all'attività amministrativa di interesse regionale e delle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo;

          b) individuazione dei livelli uniformi dei servizi da osservare nel territorio regionale;

          c) determinazione degli standard di qualità cui deve uniformarsi l'azione amministrativa in tutte le materie trasferite dalla regione agli enti locali;

          d) individuazione e realizzazione di progetti, azioni e attività di rilevanza regionale;

          e) promozione e organizzazione di corsi di aggiornamento e di alta specializzazione per il personale dei comuni, delle province e della regione;

          f) verifica, anche attraverso controlli strategici e di gestione, dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa svolta dalla regione e dagli altri livelli territoriali di governo.

      2. Le funzioni di programmazione sono svolte dal consiglio regionale, previo parere obbligatorio del consiglio delle autonomie locali.

 

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